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STUDIO MPA

CHI SIAMO:

STUDIO MPA è l’acronimo di MASSOTERAPIA POSTUROLOGIA ALESSI.
MPA è una realtà che sviluppa i propri servizi sul territorio di Torino e provincia da circa 18 anni. La differenza nell’approccio lavorativo si nota fin dal primo appuntamento dove risulta fondamentale oggettivare la causa del problema. Le tecnologie innovative ed uniche in Italia a disposizione del Team di professionisti MPA servono per dare la possibilità all’utente, di comprendere e quantificare la propria condizione fisica. Conoscendo le cause ed il punto di partenza, avrete gli strumenti per poter valutare i risultati del protocollo effettuato. Tutto questo è possibile attraverso un’ultima analisi strumentale programmata a fine percorso.
Non esistono solo differenze di approccio all’inizio del protocollo. Durante tutto lo sviluppo dell’iter rieducativo l’approccio terapeutico è globale. L’utilizzo di terapie fisiche strumentali, associate a terapie manuali come osteopatia e massoterapia, insieme alla chinesi passiva ed attiva, aumentano le possibilità di successo nella risoluzione delle problematica. L’ approccio interdisciplinare del team MPA unito allo studio oggettivo della problematica ha un potenziale unico nel suo genere.
Il Prof. Alessi Samuele, fondatore di questa realtà, insieme alla sua equipe si pone come obiettivo:
• il mantenimento ed il miglioramento dello stato di benessere fisico
• la prevenzione da patologie ed algie posturali e/o traumatiche
• il recupero attraverso rieducazione motoria e funzionale di problematiche fisiche

 

IL NOSTRO TEAM:

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PROF. SAMUELE ALESSI
Responsabile e Fondatore Studio Mpa
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STEFANIA SALA
Booking e Marketing Manager
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DANIELA DI MAURO
Promozione Servizi
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RICCARDO RINALDI
Massoterapista
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MIRKO FERRARESE
Massoterapista
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CRISTIANO SECCI
Massoterapista

NOTE IMPORTANTI sullo STUDIO MASSOTERAPICO:

Per STUDIO PROFESSIONALE DI MASSOTERAPIA si intende il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale in base al R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Per PROFESSIONISTA si intende il diplomato per l’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici ai sensi del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 e Legge 23giugno1927,n.1264; clicca qui e qui per saperne di più.

CHINESIOLOGIA-OSTEOPATA-MASSOTERAPISTA-FISIOTERAPIA

Nel contesto lavorativo in cui opera lo Studio MPA, è doveroso confrontarsi con le altre figure professionali esistenti, prima fra tutte quella del fisioterapista. L’obiettivo in questo spazio è quello di chiarire chi siano fisioterapista, chinesiologo, osteopata e massoterapista, cosa li accomuna e cosa li distingue, analizzando quali competenze abbiano, riportando il come si possano proporre e in quali ambiti.

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Queste figure si trovano spesso ad operare in quelle che possiamo definire aree di intervento sovrapponibili. Il pensiero dei professionisti che intervengono all’interno dei nostri studi è quello di proporre anche una possibile collaborazione tra le figure per ottimizzare i percorsi rieducativi. Una buona collaborazione infatti, garantisce sempre un ottimo servizio alla persona e offre a chi opera la possibilità di confrontarsi sempre in un lavoro costruttivo. Per meglio orientarci, è necessario definire queste professioni sotto l’aspetto legislativo, formativo e lavorativo.

Aspetto legislativo:
Sotto l’aspetto legislativo ci rendiamo conto di come esista una differenza sostanziale per ciò che concerne la regolamentazione esistente riguardo queste figure: per il fisioterapista, nominiamo il Decreto Legislativo del dicembre 1992 (Art. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°502 e successive modifiche ed integrazioni) che inquadra la figura e definisce i suoi ambiti di intervento, mentre per il chinesiologo, citiamo due progetti di legge riferibili all’anno 2002 (Progetto di Legge n°2588 del 27 marzo 2002 e n°3064 del 24 luglio 2002) . Sebbene questi ultimi siano esaurienti nel loro contenuto, sono ancora progetti, con la conseguenza che la situazione non è al momento ben definita.Il Decreto Legislativo di cui sopra riporta tutto ciò che riguarda, che caratterizza la figura del fisioterapista. In esso si parla di patologia, di attività terapeutica, di terapie (terapie fisiche, manuali, massoterapiche, occupazionali), di protesi, di ausili, di disabile e di disabilità, di prevenzione e di cura; ancora molto importante, viene nominata la riabilitazione e perciò l’esercizio per il recupero funzionale, nell’ambito della motricità. Ancora si può rilevare come il fisioterapista operi autonomamente o in collaborazione, in strutture sanitarie pubbliche o private, rientrando nella categoria delle figure professionali sanitarie. Per il chinesiologo possiamo già individuare come dominino in questo caso i concetti di educazione e di formazione. Il chinesiologo si occupa di prevenzione, si impegna nel proporre attività motoria allo scopo di salvaguardare e migliorare lo stato psico-fisico del soggetto. Interviene sulle disabilità, si occupa di rieducazione, consiglia, propone, insegna come applicare il movimento, anche nel campo dell’attività motoria compensativa e rieducativa.Il tutto nell’ambito di interventi individuali o collettivi, agendo autonomamente o in collaborazione e inseriti in organismi scolastici, socio-sanitari, sportivi, del tempo libero e ricreativi. per l’osteopata l’area di intervento è sul soggetto e non paziente, sul quale si opera come unità olistica (nel suo insieme).Segnaliamo subito il Disegno di Legge “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi”.La legge n. 3270 è stata approvata in via definitiva il 19 dicembre 2012.Ma visto che ci teniamo a darvi notizie fresche, dobbiamo menzionare la Norma UNI sulla pratica osteopatica, del 2013. Il riconoscimento delle professioni non organizzate in ordini o collegi (di cui sopra), tra cui anche l’Osteopatia avverrà proprio tramite le norme tecniche nazionali (UNI). Scopo della norma UNI, quello di definire i requisiti relativi all’attività professionale dell’osteopata, definito “la figura professionale che riconosce la disfunzione somatica della persona e la risolve attraverso un trattamento manuale”. I compiti, la conoscenza, le abilità e competenze dell’osteopata sarebbero così riconosciute in conformità al Quadro europeo delle qualifiche EQF circa i livelli di apprendimento per il massoterapista (più corretto definirlo MCB*) nominiamo il riferimento normativo la legge n.1264 del 23/06/1927 seguita dal regolamento con R.D. n. 1334 del 31/05/1928 e con riferimento al T.U.L.S. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) R.D. n. 1265 del 27/07/1934 art. 99. La sua area di intervento è l’ambito sanitario come arte ausialiaria delle professioni sanitarie.

Aspetto formativo:
Per quanto concerne i percorsi formativi ci rendiamo conto di come i piani di studio differiscano tra di loro: per quel che riguarda il fisioterapista risulta chiaro come il corso di laurea abbia l’obiettivo di formare un operatore sanitario e precisamente “il fisioterapista svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie e non, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita”. Per il chinesiologo il piano di studi previsto dal corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie ha l’obiettivo di fornire “le competenze relative alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione, alla gestione di attività motorie a carattere educativo, adattativo, ludico o sportivo, finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere psico-fisico ad esse correlato, con attenzione alle rilevanti specificità di genere”. Per l’ osteopata il percorso di studi non è attualmente riconosciuto attraverso un università pubblica, bensì attraverso scuole private che liberamente optano per un percorso part time o full time a seconda dei precedenti studi eseguiti da parte dello studente e/o professionista. Per il massoterapista il percorso è definito ed organizzato da scuole Regionali che sotto la supervisione e controllo del Ministero della Salute organizzano percorsi di studi di 1, 2 o 3 anni a secondo degli studi precedentemente effettuati dallo studente e/o professionista.

Aspetto lavorativo:
il fisioterapista riabilita; agisce su base medica; utilizza tecniche terapeutiche (anche strumentali e manuali) specifiche per ogni patologia; agisce principalmente sul “punto del dolore”; si occupa del trattamento di mantenimento e del recupero fisico, riabilitando il disabile nell’ambito della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali, e in ambito psichico, conseguenti a eventi patologici. il chinesiologo educa e rieduca; agisce su base medico-pedagogica; propone ginnastica adattata al soggetto anche disabile; agisce in modo globale sulla persona; si occupa di prevenzione, di intervento di mantenimento e di riattivazione funzionale per il recupero fisico in ambito motorio, psicologico, della socializzazione, dello sport; lavora per l’ottenimento della salute e del benessere del soggetto (ciò include anche il mantenimento della capacità residua rimasta e alleviare le sofferenze che può dare la patologia). l’osteopata opera in campo olistico sul soggetto, ripristinando e rilanciando il movimento articolare, viscerale e fasciale. Stimola e facilita i meccanismi di autoregolazione, adattamento corporeo e restaurazione dell’omeostasi. il massoterapista opera in ambito sanitario attraverso massaggio connettivo, fasciale, miofasciale riportando ad una condizione di benessere il soggetto con problematiche. Il suo intervento può avvenire anche attraverso l’utilizzo di terapia fisica strumentale. Nella realtà però non è tutto così semplice e chiaro: la carenza di leggi vigenti, è causa di molta confusione. Per rendere l’idea di quel che sta succedendo possiamo parlare di “abusivismo” e cioè di coloro che, senza titolo, praticano metodiche che non necessariamente identificano una professione ovvero un profilo professionale. E’ proprio a causa di carenze legislative che è purtroppo presente e diffuso da troppo tempo il fenomeno dell’abusivismo. Si parla molto dell’abusivismo effettivamente presente nel settore della riabilitazione e di conseguenza nei confronti della figura del fisioterapista; un po’ meno si parla di ciò che riguarda l’abusivismo nell’attività motoria e riguardo la figura dell’educatore fisico. E’ necessario che vengano finalmente definite rigide regolamentazioni che blocchino il fenomeno e che garantiscano l’intervento “sul campo”, in ogni settore, di persone realmente competenti. Tornando a ciò di cui sopra, volendo cioè rilevare ciò che differenzia fisioterapista e le altre figure, possiamo subito mettere a confronto come sia rilevante per il primo lo studio dell’ambito medico-curativo, delle scienze fisioterapiche e chirurgiche mentre per le altre è rilevante il concetto di educazione e di studio delle scienze del movimento. Di conseguenza il fisioterapista si occupa prevalentemente di riabilitazione funzionale per ciò che riguarda problemi osteoarticolari, posturali, neurologici, respiratori, viscerali. Il chinesiologo invece si occupa prevalentemente di attività motoria con l’uso o non di attrezzi, di preparazione di programmi di lavoro per migliorare resistenza, tono muscolare, forza, di ginnastica correttiva, o preventiva e adattata, e di chinesiologia rieducativa. Nel caso del fisioterapista troviamo nella formazione e nel tipo di lavoro svolto, una serie di tecniche e metodi che vengono sempre scrupolosamente applicati; possiamo anche parlare di applicazione di protocolli specifici per ogni patologia. Il fisioterapista ha la facoltà di intervenire sulla patologia con la terapia. L’ambito patologico terapeutico ci porta al contesto sanitario dal quale il chinesiologo invece viene escluso. Le uniche figure riconosciute attualmente in ambito sanitario sono Fisioterapisti ed MCB i quali sotto prescrizione medica possono effettuare protocolli di lavoro sanitari. Attualmente chinesiologo ed osteopata non vengono riconosciuti come figure sanitarie, quindi il loro ambito è esclusivamente legato per gli uni al benessere, per gli altri all’olismo. Possiamo dire con certezza che il fisioterapista riabilita tramite tecniche e metodi terapeutici specifici per le diverse patologie mentre il chinesiologo, attraverso l’insegnamento del movimento, educa e rieduca tramite diverse proprie conoscenze. Anche se esistono tali differenze che vanno appunto a caratterizzare le figure, a livello pratico, si possono riscontrare delle similitudini o uguaglianze che possiamo definire anche aree di intervento sovrapponibili. Non è facile riuscire a stabilire un confine che vada a definire chiaramente i compiti specifici del fisioterapista e del chinesiologo. In passato, per distinguere i margini d’azione delle figure, ci si basava molto sulla differenza tra riabilitare e rieducare. Oggi questo si fa meno. Oggi è più importante riuscire a definire le specificità di ognuno, rilevare quali siano le reali aree di intervento che si sovrappongono e da queste partire col pensare a una buona collaborazione.

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